In tempo di Covid-19, in coincidenza con le ondate ricorrenti, si ripropone il dramma della scarsezza di mezzi terapeutici rispetto alla domanda e la necessità di selezione i pazienti da avviare alle terapie disponibili. In Italia, nonostante l’intensa campagna di vaccinazione, resiste uno zoccolo duro di no vax. Si sta verificando che durante le ondate pandemiche i no vax contraggono il Covid-19 in forme molto più gravi dei vaccinati così che, in quest’ultimo mese, le terapie intensive si sono nuovamente riempite di pazienti gravi per Covid-19, il 70-80% dei quali sono no vax. L’occupazione anomala delle terapie intensive impedisce di eseguire interventi delicati già programmati che esigono un postoperatorio in terapia intensiva, chiede di impiegare un surplus di personale medico a scapito di altri settori della medicina, soprattutto preventiva, e assorbe notevoli risorse pubbliche. Davanti a questa situazione, la prima reazione viscerale potrebbe essere quella di negare ai no vax le terapie intensive: potevano vaccinarsi, sapevano i rischi della mancata vaccinazione ed hanno deciso di non farlo, ma adesso devono subire le conseguenze implicite nel loro comportamento scriteriato e antisociale liberamente scelto. Questa logica, non in forma così cruda, ovviamente, sta nel cuore di una recente lettera della Consulta di…
In questo intervento vorrei riprendere il discorso sull’obbligo vaccinale iniziato in un post precedente, a partire dalla distinzione che abbiamo posto fra obbligo giuridico e obbligo morale, ben consapevoli che queste categorie sono tutt’altro che univoche e che sono oggetto di discussioni plurisecolari. Nel dibattito pubblico si parla per lo più – è ovvio – dell’obbligo giuridico e del diritto che lo Stato ha o non ha di imporre le vaccinazioni forzando, se necessario, i cittadini. Personalmente condividiamo la posizione del Comitato nazionale per la Bioetica che nel 2020, nel contesto della pandemia di Covid-19, ha affermato «che, nell’eventualità che perduri la gravità della situazione sanitaria e l’insostenibilità a lungo termine delle limitazioni alle attività sociali ed economiche, non vada esclusa l’obbligatorietà dei vaccini soprattutto per gruppi professionali che sono a rischio di infezione e trasmissione di virus; tale obbligo dovrà essere revocato qualora non sussista più un pericolo significativo per la collettività»[i]. Se ci poniamo in un orizzonte squisitamente etico, la nozione di obbligazione non può essere intesa come una norma per così dire esterna alla persona che impone un certo comportamento, ingiungendo o vietando, nei confronti e nell’interesse di un altro soggetto anche collettivo, ma deve essere ricondotta…
Il sentire del popolo cristiano sull’aborto è stato chiaro e costante nel tempo e altrettanto chiaro e costante è stato l’insegnamento della Chiesa: l’aborto è un “crimine nefando” – così si legge in Gaudium et spes 51 – in quanto soppressione di una vita umana nel suo sorgere ed è tanto più grave se pensiamo che questa vita innocente è da Dio affidata totalmente alle nostre mani. Il rifiuto dell’aborto si impone alla coscienza non solo alla luce della fede, ma anche alla luce della ragione umana. Dagli anni ’60 legislazioni permissive sull’aborto hanno cominciato a farsi strada in molti Paesi occidentali e si è posto di conseguenza il problema generale dell’adesione dei cattolici e, in particolare, dei politici cattolici a gruppi e partiti che hanno nel programma aspetti discutibili o addirittura inaccettabili riguardo all’aborto e ad altri temi eticamente significativi come l’eutanasia. Nel 1974 la dichiarazione Sull’aborto procurato aveva affermato che “la legge umana può rinunciare a punire, ma non può rendere onesto e degno quel che è contrario al diritto naturale” (De abortu procurato 21: «Lex humana nonnumquam omittere potest poenam, at reddere non valet honestum et probum id quod ius naturale transgreditur»). Evangelium vitae, nel 1995, aveva…
In Europa la storia delle vaccinazioni inizia verso il 1712 con l’introduzione della variolizzazione – una pratica vaccinale nota in Estremo Oriente da secoli – che consisteva nel contagiare i soggetti sani con materiale crostoso preso da soggetti che si erano ammalati di vaiolo in forma lieve. La variolizzazione era molto rischiosa, ma, di fronte all’esplosione ricorrente di epidemie di vaiolo con centinaia di migliaia di morti e grave danno per l’economia e gli eserciti, la pratica si diffuse. Ci furono oppositori feroci e ci furono sostenitori e, fra questi ultimi, papa Benedetto XIV, uomo di grande cultura e sensibilità, il quale affermò: “Se io fossi imperatore o re, l’inoculazione, in vista de’ vantaggi che vi scorgo, sarebbe ormai ammessa ne’ miei Stati. Ma non voglio scandalizzare li timidi e li deboli”. Una svolta epocale si ebbe nel 1796 quando il dottor Edward Jenner, seguendo un’osservazione popolare, inoculò nel piccolo James Phipps del pus preso dalle mani di una mungitrice che aveva contratto il vaiolo vaccino, ovvero il vaiolo delle vacche (“cowpox”). In un secondo momento, inoculò nel bimbo il temibile virus del vaiolo umano (“smallpox”), ma il bimbo risultò protetto. La nuova tecnica di vaccinazione era molto più sicura…
Il 27 febbraio 2021 è stata resa nota un’ordinanza emessa un mese prima dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) riguardo una vicenda che presenta aspetti umani, etici e giuridici veramente conturbanti. [cf. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Ordinanza nella causa 9240 2020, 27-1-2021]. Una coppia sposata in età matura aveva deciso di ricorrere alla Procreazione medicalmente assistita (PMA). Dopo la formazione extracorporea degli embrioni presso l’Ospedale Pertini di Roma, erano sopraggiunti problemi di salute – poi superati – che inficiarono il primo tentativo. Quattro embrioni, comunque, furono congelati e portati a un Centro privato di Caserta per nuovi tentativi. Dopo poco tempo la coppia si separò e, quando la donna chiese al marito il consenso allo scongelamento e trasferimento degli embrioni, questi ha opposto il suo diniego. La donna, avendo ormai 43 anni, chiese un provvedimento d’urgenza per lo scongelamento e trasferimento degli embrioni contro la volontà del marito. Il marito si è costituito allora in giudizio, ma il giudice di prima istanza, sentite le parti, ordinava al Centro “di procedere all’inserimento in utero degli embrioni crioconservati”. A questo punto l’uomo ha presentato reclamo contro la sentenza, ma anche il reclamo è stato rigettato dal Tribunale di…